Con una sintetica motivazione, la Cassazione nella sentenza n. 20677 del 13.10.2016 ha confermato che per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento è necessario che il lavoratore che lo ha subito alleghi e provi tutti gli elementi della fattispecie concreta, così da consentirne al Giudice l’accertamento e la quantificazione.
Più precisamente la Corte ha affermato che – una volta riscontrata l’allegazione del danno patito dal lavoratore – la conseguente prova può essere desunta anche <<mediante presunzioni, considerata la durata della dequalificazione (oltre tre anni e mezzo), la mortificazione dell’immagine professionale e delle esperienze lavorative già acquisite, la marginalizzazione della posizione del dipendente e la conseguente perdita di contatto con i settori più qualificanti dell’attività bancaria>>.