La Cassazione si pronuncia ancora una volta sulla “insussistenza del fatto contestato” che rileva al fine di riconoscere ai dipendenti licenziati per motivi disciplinari la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il principio che va consolidandosi e che è confermato anche nella recentissima sentenza n. 13799 del 31 maggio scorso è il seguente:
<<l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 stat.lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché (anche) in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 20540/15).
(…) l’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela c.d. reale.>>.
Si ha quindi diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ogni qualvolta a base del licenziamento sia stato posto un fatto che, seppure realmente accaduto e provato in giudizio, è ritenuto dal Giudice privo di rilevanza disciplinare al fine di legittimare l’estrema sanzione del licenziamento.
Accede invece alla sola tutela risarcitoria, il dipendente il cui licenziamento, intimato sempre per motivi disciplinari, non ponga problematiche di rilevanza disciplinare ma bensì di valutazione circa la <<minore o maggiore gravità del fatto contestato>>.
Nel caso specifico affrontato dalla Suprema Corte, il licenziamento era stato intimato ad una dipendente accusata di avere “postato” sulla sua pagina “facebook” espressioni che in qualche modo diffamavano e arrecavano danno alla reputazione del suo datore di lavoro.
Nei tre gradi di giudizio che hanno preceduto il ricorso in Cassazione, vi sono state due pronunce in favore del lavoratore ed una pronuncia in favore dell’azienda.
La vicenda si è conclusa con la conferma da parte della Cassazione della decisione – adottata dalla Corte d’Appello in sede di reclamo – di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro. Ciò in quanto sia la Corte d’Appello sia la Cassazione hanno ritenuto che le frasi “postate” sulla pagina “facebook” dalla dipendente, pur rappresentando un fatto realmente accaduto e quindi sussistente, non integrassero gli estremi di un fatto di rilevanza disciplinare tale da giustificare il licenziamento.