Segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione che si è occupata di esaminare il caso del licenziamento comunicato ad un dirigente che aveva segnalato all’Organismo di Vigilanza (Decreto Legislativo n. 231/2001) taluni comportamenti scorretti posti in essere in azienda, che potevano dare luogo a responsabilità per reati societari.
In particolare, il datore di lavoro aveva contestato al dirigente <<di avere riferito al sig. B., addetto alla verifica e prevenzione di eventuali reati societari “ex lege” n. 231 del 2001, dei fatti che screditavano gravemente l’immagine ed il prestigio dell’azienda datrice di lavoro, accusata di aver fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell’ambito di un contratto d’appalto del servizio di pulizia presso il Policlinico Universitario di …, con conseguente lesione del vincolo fiduciario tra il dipendente e la datrice di lavoro>>.
Sia il Tribunale di Nola, in primo grado, che la Corte d’Appello di Napoli, in secondo grado, hanno ritenuto legittimo il licenziamento del dirigente in quanto dalle prove testimoniali è emerso che la fatturazione in eccesso non era avvenuta con l’autorizzazione di un dipendente dell’azienda, come denunciato dal dirigente all’OdV.
E ciò, nonostante per gli stessi comportamenti denunciati all’OdV dal dirigente licenziato, vi era stata una indagine penale con incriminazione della datrice di lavoro per truffa ai danni del Policlinico Universitario, che aveva condotto a più arresti.
Infine, anche la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento dando rilievo al fatto che l’avere segnalato all’OdV <<che la sovrafatturazione era stata autorizzata da dirigente aziendale, la cui veridicità non era emersa in sede processuale, costituiva un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario per il discredito che procurava alla datrice di lavoro>> (cassazione, Sez. Lav., n. 10943 del 26.05.2016).
In altri termini, la giurisprudenza impone massima cautela e ponderazione nel denunciare comportamenti commessi da colleghi e superiori all’Organismo di Vigilanza perché l’accusa poi rivelatasi infondata potrebbe incrinare il vincolo fiduciario con il datore di lavoro al punto da determinare addirittura il licenziamento.